Art. 5.
(Controllo e pubblicità dei bilanci annuali dei partiti politici).

      1. I rappresentanti statutari dei soggetti di cui all'articolo 1 allo scopo delegati presentano alla sezione, entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio annuale redatto secondo il modello di cui all'articolo 4, comma 3. La sezione adotta la relativa delibera entro sei mesi dalla data della presentazione.
      2. Nel caso in cui il controllo effettuato abbia dato esito positivo, la sezione trasmette la relativa delibera al Ministro dell'economia e delle finanze. Il bilancio annuale e la delibera sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data della trasmissione.
      3. Nel caso in cui il controllo effettuato abbia dato esito negativo, la sezione trasmette la delibera, entro i successivi sette giorni, al Presidente del Consiglio dei ministri. La delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data della sua adozione. A decorrere dalla data della pubblicazione della delibera nella Gazzetta Ufficiale il soggetto interessato cessa di ricevere finanziamenti, rimborsi, agevolazioni, esenzioni e qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente.

 

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      4. Nel caso di delibera negativa ai sensi del comma 3, il soggetto interessato, al fine di poter nuovamente ricevere finanziamenti, rimborsi, agevolazioni, esenzioni e qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente, deve avere provveduto alla previa restituzione delle somme comunque percepite nel corso dell'anno a cui il bilancio oggetto della predetta delibera fa riferimento.